Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 48Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali
Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI
1. L'autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all'atto della richiesta (modello 24), sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verra' usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all'atto della concessione.
3. L'elenco delle autorizzazioni concesse e' trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera e).