Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 46Tutela del materiale
Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI
1. E' cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali e' stata richiesta la riproduzione.
2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal medesimo.
Note agli articoli 34 , 42 , 44 , 45 , 47 , 51 , 53 , 61 e 64: - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse. - Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 , e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993 . - Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.