Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 4
1. L'ultimo comma dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , riprodotto al penultimo comma dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e' soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7 .52, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Nota all'art. 4: - Il testo dell' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue. riferite alle varie carriere. La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera. Gli attestati hanno validita' di sei anni". - Il testo dell' art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 , e' il seguente: "Art. 4. - Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , sono sostituiti dai seguenti: "Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe' 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondenti al predetto titolo di studio"".
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 4-ter
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 15