Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 3
1. Il trasferimento degli uffici, di cui al comma 1 dell'art. 2, comporta la successione delle province allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi arredi.
2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonche' dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sara' fatta constare con verbali di consegna redatti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in contraddittorio tra i rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze, da una parte, ed un rappresentante della provincia interessata, dall'altra.