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Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. · Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 521 — Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Il disposto dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto.

Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 9 e 46 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi a posti iniziali di ogni carriera. Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate. Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo". "Art. 46. - Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto. Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e latino puo' essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano. Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio. Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale. Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purche' gia' residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta".