Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 7
La misura delle sovvenzioni di cui all'art. 1 e' fissata come segue: a) per l'istituzione di nuovi servizi aerei o per il mantenimento in esercizio di quelli gia' concessi, l'importo e' determinato dalla seguente formula: 9 S = km [C - -- (P1T1 + P2T2 + P3T3)], 10 laddove i termini suesposti rappresentano: S = entita della sovvenzione; km = chilometri volati; C = costo chilometrico medio di linea; P1 | P2 > carico pagante km medio di linea relativo rispettivamente P3 | ai passeggeri, posta e merci; T1 | T2 > provento km medio di linea relativo rispettivamente al carico T3 | passeggeri, posta e merci. b) per il miglioramento della qualita' e della capacita' degli aeromobili impiegati, l'importo globale non puo' superare il 30% del loro costo di acquisto; c) per i casi previsti alla lettera d) dell'art. 2 sovvenzioni una tantum il cui importo non puo' superare il 50% del costo di acquisto dei mezzi aerei da impiegare quando l'impiego e' disposto su richiesta del concessionario ed il 90% nei casi in cui l'impiego del nuovo mezzo aereo e' richiesto dal Ministero concedente.