Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 2
Le sovvenzioni possono essere concesse, anche cumulativamente, per i seguenti motivi: a) per l'istituzione di nuovi servizi di trasporto aereo di linea ritenuti di pubblico interesse sia dal punto di vista sociale che commerciale e turistico e per altre qualificate esigenze di particolare pubblico interesse; b) per il mantenimento in esercizio di servizi di trasporto aereo di linea, di accertato pubblico interesse, i cui proventi non consentano una gestione economica dei medesimi; c) per il miglioramento della qualita' e della capacita' degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione; d) per l'impiego sperimentale, nell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea gia' esistenti o da istituire, di mezzi aerei di nuovo tipo.