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Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 · Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 65 — Erogazione di sovvenzioni annue ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea

Decreto del presidente della repubblica 4 gennaio 1973, n. 6 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono concesse in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e aviazione civile ed il concessionario nell'ambito di quanto disposto dal regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176 e dal presente regolamento. Detta convenzione deve contenere, a titolo esemplificativo e non esclusivo i seguenti elementi: l'indicazione dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione, oggetto della sovvenzione; il tipo degli aeromobili impiegati per l'esecuzione dei servizi e l'indicazione dei relativi costi chilometrici; la subordinazione della corresponsione della sovvenzione alla regolarita' e continuita' dei servizi stessi; la durata della convenzione che sara' di anni uno con possibilita' di proroga di anno in anno fino ad un massimo di anni cinque, salvo disdetta da darsi da una delle parti; l'ammontare annuo della sovvenzione; le modalita' di erogazione che, in caso di corresponsione di anticipi trimestrali, debbono prevedere il limite di questi ultimi costituito dai 9/10 della sovvenzione; i vari casi di risoluzione della convenzione e conseguente revoca della concessione della sovvenzione, sia per colpa del concessionario, sia per motivi ad esso non imputabili; la determinazione della cauzione oppure, ove sussistano, l'indicazione dei motivi che ne legittimano l'esonero.