Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 38
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 , e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all' articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.