Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 9 Art. 4
Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato consultivo nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, avente il compito di esprimere parere sulle domande presentate ai sensi dell'art. 1. Il Comitato e' composto: dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero; da un direttore generale del Ministero del tesoro; da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio; da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero. Il Comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale del Ministero del commercio con l'estero. I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Il presidente puo' chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto a voto, rappresentanti della Associazione bancaria italiana e delle categorie economiche interessate. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a consigliere di la classe. I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile. Il Comitato delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.