Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 9 Art. 6
Il Ministero del commercio con l'estero, avvalendosi in quanto occorra dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, vigila sull'utilizzazione dei finanziamenti, sull'osservanza dei termini per l'inizio ed il compimento delle opere, sulla corrispondenza di queste al programma ed ai requisiti predeterminati, sentendo, quando lo ritenga opportuno, il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4. Le imprese hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste di dati e notizie che possono essere fatte dal Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzazione dei mutui e prestiti e sono tenute a consentire le indagini ed ispezioni che si rendano all'uopo necessarie.