Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 9 Art. 3
I complessi indicati dall'art. 2 si estendono alle opere complementari ed ai beni strumentali, e vi sono compresi: a) le costruzioni, gli impianti e le attrezzature per il ricovero, la riparazione e la manutenzione dei macchinari e dei mezzi di trasporto, nonche' per la fabbricazione e la conservazione degli imballaggi e dei loro accessori; b) le costruzioni destinate agli uffici, ai servizi di mensa ed all'alloggio del custode, con le relative attrezzature. c) la costruzione, gli impianti e le attrezzature per il fabbisogno di acqua e di energia illuminante e motrice. Nei progetti relativi ai su indicati complessi si possono altresi' comprendere l'acquisto delle aree occorrenti e l'acquisto di mezzi di trasporto.