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Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 9 · Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 970 — Regolamento di esecuzione della legge 1 agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attivita' di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature

Decreto del presidente della repubblica 29 giugno 1960, n. 9 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le opere da compiere a norma della legge 1 agosto 1959, n. 703 , debbono essere rivolte all'attuazione di uno o piu' complessi organici unitari tali da consentire la realizzazione del miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare allo stato naturale ed il conseguente espletamento di una specifica attivita' di commercio con l'estero. In particolare, le opere debbono corrispondere ai requisiti minimi di cui appresso: a) gli stabilimenti, i magazzini ed i locali in genere devono rispondere, per ubicazione, ampiezza, dotazione di servizi igienico-sanitari ed impianti di sicurezza, all'uso cui sono destinati, in rapporto alla specie dei prodotti ed alla entita' del lavoro che la ditta richiedente svolge o si propone di svolgere; b) le attrezzature e i macchinari devono rispondere, per tipi e caratteristiche, alle particolari operazioni da compiere, quali raccolta o immagazzinaggio, selezionamento, lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei prodotti.