Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 19
Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173 , tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946. Il testo del n. 3 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo e' sostituito dal seguente: "Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente ben emerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all' art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425 ". All'art. 7 dello stesso decreto legislativo e' aggiunto il seguente comma: "Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato". Le disposizioni di cui all'art. 3, lett. f), ed all'art. 13 dello stesso decreto legislativo sono abrogate.