Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 1
L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. "L'approvazione di cui ai due comma precedenti e' richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 150