Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 20
Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonche' quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1 marzo 1947 per esigenze di attivita' assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno. L'amministrazione di detto personale e' trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.