Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 2
Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti: "Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa". "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 299