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Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 · Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 — Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122

Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Il contributo di cui all' art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 e' commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e' corrisposto per 15 annualita', in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti; in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), e' corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualita', in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonche' da istituti di credito esteri.

Nota all'art. 6: Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.