Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 7
1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.
2. L'erogazione della prima rata di contributo e' disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralita' successiva alla data di stipula del mutuo stesso.
3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.
4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certifichera' l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.
5. L'erogazione delle successive rate di contributo avra' luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonche' l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.
6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potra' essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi gia' erogati maggiorati dei relativi interessi.
7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvedera' alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli gia' erogati maggiorati dei relativi interessi.