Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 5
1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilita' la completezza della documentazione di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 , con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilita' dell'intervento nei tempi previsti, la congruita' del piano economico finanziario e la completa funzionalita' delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.
Nota all'art. 5: Il testo dell' art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 e' il seguente: "3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare: a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all' art. 952, commi primo e secondo, del codice civile ; b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori; c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio; d) tempi e modalita' per la verifica dello stato di attuazione; e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati; f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge".
Verweist auf
- Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 3
- Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 4
- Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 952