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Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 · Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 — Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122

Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilita' la completezza della documentazione di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 , con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilita' dell'intervento nei tempi previsti, la congruita' del piano economico finanziario e la completa funzionalita' delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.

Nota all'art. 5: Il testo dell' art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 e' il seguente: "3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare: a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all' art. 952, commi primo e secondo, del codice civile ; b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori; c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio; d) tempi e modalita' per la verifica dello stato di attuazione; e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati; f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge".