Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 3
1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorita' diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2.