Decreto 14 febbraio 1990, n. 41 Art. 2
1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 1 saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorita' determinato dai seguenti criteri di gestione:
a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera;
b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi;
c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attivita' di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.