Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 Art. 4Esercizio del controllo
1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro del tesoro, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonche' le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attivita' svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attivita' del Ministero.
2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi; puo' chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro; puo' chiedere, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e gli uffici per le relazioni con il pubblico.