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Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 · Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 — Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno sulle attivita' del Ministero

Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 Art. 2Competenze

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all' art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il servizio svolge le seguenti attivita':

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro del tesoro;

b) verifica l'imparzialita', il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' la congruita' dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del tesoro, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attivita' delle altre amministrazioni pubbliche;

c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicita' della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro del tesoro, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo art. 3, i parametri ed indici di valutazione della produttivita' dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo;

d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro del tesoro ed al competente direttore generale sui risultati della propria attivita' e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarita' eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento del risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali organizzativo-strutturali ritenute necessarie;

e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304 , e dalle successive modificazioni ed integrazioni regolamentari adottate a norma dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e ne riferisce al Ministro del tesoro anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni;

f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell' art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .

Note all'art. 2: - Per il testo dell' art. 20, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda in note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Per il testo dell' art. 20, commi 9 e 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda in nota alle premesse. - Il testo dell' art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , piu' volte citato, come sostituito dall' art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 , e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l' art. 2106 del codice civile e l' art. 7, commi primo , quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 . 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione ivi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ". - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 , reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". Il testo del relativo art. 3, comma 8, e' il seguente: "8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ". - Il comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni".