Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 Art. 3Parametri e indici di riferimento
1. Il servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro del tesoro e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni, di cui al precedente art. 2.
2. Nell'espletamento dell'attivita' di cui al precedente comma 1, il servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dall'amministrazione per la definizione di modelli e modalita' organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione dell'amministrazione, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni, nonche' dei centri di elaborazione dati del Ministero del tesoro e degli organi di controllo interno degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, ove istituiti.