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Decreto 29 luglio 2010, n. 268 · Decreto 29 luglio 2010, n. 268 — Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

Decreto 29 luglio 2010, n. 268 Art. 7Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

In KraftAmtlicher Text

1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, e' svolto presso le Universita' o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, sotto la supervisione e responsabilita' di un referente di tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.

2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata e' stabilita dal decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente alla valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori scientifici disciplinari afferenti le materie dell'ordinamento didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.

3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso cui il tirocinio si e' svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.

5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato di origine.