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Decreto 29 luglio 2010, n. 268 · Decreto 29 luglio 2010, n. 268 — Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

Decreto 29 luglio 2010, n. 268 Art. 6Valutazione della prova attitudinale

In KraftAmtlicher Text

1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

2. Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.

4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.

5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.