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Decreto 29 luglio 2010, n. 268 · Decreto 29 luglio 2010, n. 268 — Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

Decreto 29 luglio 2010, n. 268 Art. 8Obbligo del tirocinante

In KraftAmtlicher Text

1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l'attivita' tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza del codice deontologico.