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Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 · Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 — Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto ministeriate 5 giugno 1978, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis . - 1. In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto Stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello Stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresi' portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia e' consentita, purche' siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall' articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attivita' venatoria";

b) al primo comma dell'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il visto non e' richiesto quando si tratta di residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, su cui sono annotate le armi portate al seguito".

2. Al decreto ministeriale 24 novembre 1978 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle armi destinate ad altri Stati membri dell'Unione europea";

b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Non sono soggette ai visti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta";

c) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - 1. La licenza di cui all'articolo precedente non e' richiesta per le persone residenti in Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta. 2. L'esportazione temporanea di cui al comma 1 e' consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce".

Note all'art. 6: - Per il D.M. 5 giugno 1978, vedi nota alle premesse. - Per il D.M. 24 novembre 1978, vedi nota alle premesse.