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Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 · Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 — Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. La domanda per la concessione dell'accordo preventivo dell'autorita' nazionale italiana, ai fini del rilascio, da parte della competente autorita' nazionale dello Stato membro dell'Unione europea, dell'autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco in Italia o attraverso il territorio italiano, e' inoltrata al questore competente per il luogo di destinazione, ovvero, se si tratta di transito, al questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

2. La domanda deve contenere le indicazioni previste dall' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 .

3. L'accordo preventivo e' concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

Note all' art. 5 : - L' art. 8 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 8. - 1. Il rilascio della licenza prevista dall' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta. 2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , devono indicarsi: a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi; c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) il mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. 4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri". - Per l' art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , vedi nota alle premesse.