Decreto 30 ottobre 1996, n. 635 Art. 3
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , e' inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale. Oltre alle generalita' del richiedente e agli estremi della carta europea d'arma da fuoco, essa deve contenere:
a) l'indicazione della localita' ove il richiedente intende recarsi;
b) la data di arrivo in Italia e la durata del viaggio, comunque non superiore ad un anno;
c) i motivi per cui intende portare o trasportare l'arma durante il viaggio;
d) gli elementi identificativi dell'arma o delle armi portate o trasportate.
2. Alla domanda deve essere allegata, in originale, la carta europea rilasciata dallo Stato di residenza dell'interessato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' annotata, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco, sempre che si tratti di armi che possono essere portate o trasportate in Italia e nello Stato di residenza dell'interessato. Detta autorizzazione abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio in Italia e a ritrasferire nello Stato di residenza l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.
4. Il richiedente e' esonerato dall'obbligo di provare la capacita' tecnica e di munirsi del certificato medico di idoneita' previsto dall' articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89 , quando risulta titolare di apposita autorizzazione al porto d'armi rilasciata dallo Stato di residenza.
Note all' art. 3 : - L' art. 5 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 5. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita' dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorita' italiana. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza. 3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa e' sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attivita'". - Per l' art. 1 della legge n. 89/1987 vedi nota alle premesse.