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Decreto 20 maggio 1992, n. 294 · Decreto 20 maggio 1992, n. 294 — Modificazioni al regolamento recante norme per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 9 agosto 1982

Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

All'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione o alle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , ed all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , nonche' la qualifica rivestita e la sede di servizio".

Note all'art. 6: - Si riporta qui di seguito il tenore degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 , recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: "Art. 68 (Consiglio di amministrazione). - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 , e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387 . I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro. Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari. Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato). - Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto". - Per il testo dell' art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell' art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.