Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 5
All'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modifiche: Dopo il comma 1 si inserisce il seguente comma 1- bis: "Per le commissioni di cui all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , ed all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , le liste dei candidati possono essere presentate da non meno di cinquecento elettori di cinque o piu' regioni, con almeno cinquanta elettori per ciascuna regione". Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "In ciascuna delle liste presentate per le commissioni di cui all' art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , ed all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , debbono figurare almeno due candidati appartenenti al medesimo ruolo per il quale e' costituita ogni singola commissione".
Note all'art. 5: - Per il testo dell' art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell' art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6.
Verweist auf
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 10
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 27
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 44
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 6
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 69