Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 10
All'art. 31 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le rappresentanze del ruolo dei dirigenti o di quello dei direttivi della Polizia di Stato elette in base all'art. 29 per qualsiasi causa restino vacanti, si procede all'attribuzione di tali seggi ai candidati appartenenti al detto ruolo, compresi nella stessa lista con la piu' alta cifra individuale". Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Se in questa lista non sono compresi altri candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o dei direttivi della Polizia di Stato, il seggio e' attribuito ai candidati con la piu' alta cifra individuale compresi nella graduatoria unica decrescente della cifra individuale di cui al nono comma dell'art. 29". Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'assegnazione di tali seggi secondo le modalita' previste al comma precedente, i seggi stessi sono attribuiti ai candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari con la piu' alta cifra individuale compresi nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati appartenenti alle liste che non hanno ottenuto seggi, di cui all'undicesimo comma dell'art. 29". Il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Con le stesse modalita' si procede alla surrogazione nelle commissioni di cui all' art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , all' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , ed all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 ". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note agli articoli 7, 8, 9 e 10: - Per il testo dell' art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell' art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell' art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 27
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 29
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 31
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 44
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 6
- Decreto 20 maggio 1992, n. 294 Art. 69