Decreto 18 novembre 1993, n. 599 Art. 3
1. Qualora il controllo di cui all'art. 2 non dia esito positivo, il Ministro del commercio con l'estero, una volta accertato, previo contraddittorio con l'esportatore, che l'inadempimento sia ad esso imputabile, adotta i seguenti provvedimenti:
a) sospensione della pronuncia su domande di autorizzazione, fin quando l'esportatore non adempie alle clausole fissate con il provvedimento, emesso in base all'art. 2 del presente regolamento;
b) diniego di autorizzazione, su domande presentate dopo l'accertamento di inadempimento;
c) esclusione dalle procedure di autorizzazione per comprovata inaffidabilita'.
2. La sospensione e' adottata quando sia stato commesso un solo inadempimento; il diniego e' adottato quando l'esportatore sia recidivo; l'esclusione dalle procedure e' disposta se l'esportatore e' reiteratamente recidivo.
3. Il Ministro, nei casi meno gravi, e tenendo conto dell'entita' economica delle operazioni, dispone, in luogo dell'esclusione, il diniego o la sospensione, in vece del diniego.