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Decreto 18 novembre 1993, n. 599 · Decreto 18 novembre 1993, n. 599 — Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia

Decreto 18 novembre 1993, n. 599 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1- a. Ai fini del controllo di cui all'art. 1 l'operatore deve fornire al Ministero del commercio con l'estero, quale prova dell'arrivo nel Paese di destinazione, il formulario di verificazione ovvero, qualora lo stesso non sia previsto dalle intese internazionali, una dichiarazione di presa in carico da parte dell'importatore a firma del legale rappresentante, legalizzata ai sensi della legge n. 15/1968 ovvero autenticata. 1- b. Ove ritenuto necessario, nel provvedimento di autorizzazione, verra' indicata la specifica documentazione prescritta. 2. I suddetti documenti devono indicare quantita', valori e descrizione dei materiali corrispondenti a quelli riportati nei provvedimenti stessi. 3. La prova documentale dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione deve essere fornita entro novanta giorni dall'avvenuta spedizione oppure entro il maggior termine indicato nell'autorizzazione. 4. Il Ministero del commercio con l'estero, sulla base di motivata richiesta dell'operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, puo' concedere una proroga di ulteriori novanta giorni, per la presentazione della documentazione di arrivo a destino, previo parere del comitato consultivo di cui all' art. 5 della legge n. 222/1992 .

Note all' art. 2: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - L'art. 5 della citata legge n. 222/1992 concerne l'istituzione di un comitato consultivo che deve formulare pareri sulle richieste di esportazione.