Decreto 18 novembre 1993, n. 599 Art. 4
1. La carenza o l'irregolarita' della documentazione rilasciata dall'importatore estero, cosi' come la difformita' dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituira' elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarita' o difformita' dei fatti. In conseguenza di cio', il nominativo di tali importatori esteri sara' segnalato alle autorita' degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.