Decreto 22 luglio 1988, n. 315 Art. 9
((I quantitativi derivanti dai tiraggi nella riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti gli assegnatari del contingente che presenteranno apposita domanda, entro il 10 gennaio 1989, di partecipazione alla ripartizione dei predetti quantitativi. Le domande di operatori che non avessero presentato la domanda di partecipazione di cui all'art. 5 possono essere presentate, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 315, entro il 10 gennaio 1989)) . In particolare relativamente alle quote di cui al punto b) dello stesso art. 6, dato che quote inferiori a capi 5 non saranno assegnate, se le domande eccedessero il numero delle quote disponibili, sara' effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti al quale saranno ammessi automaticamente i richiedenti non assegnatari nei precedenti sorteggi. I relativi certificati potranno essere richiesti secondo la stessa procedura di cui al precedente art. 7.