Decreto 22 luglio 1988, n. 315 Art. 6
Il quantitativo pari a capi 3.150 verra' ripartito: a) 80% pari a capi 2.520 verra' ripartito tra gli operatori che avranno presentato la documentazione indicata al precedente art. 4 nel modo seguente: 15% pari a capi 378 come quota base da assegnare in parti uguali; 85% pari a capi 2.142 in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio suddetto; b) 20% pari a capi 630 in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi che non abbiano documentato le importazioni di cui al precedente punto a). Le quote inferiori a capi 5 non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sara' effettuato un sorteggio tra i richiedenti.