Decreto 22 luglio 1988, n. 315 Art. 5
Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro dieci giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto. Al riguardo fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.