Decreto 19 ottobre 1987, n. 444 Art. 4
1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto puo' comportare l'applicazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ovvero il condizionamento di successive autorizzazioni, modifiche o proroghe all'osservanza di particolari cautele in ordine alle modalita' di trasporto.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 9 del D.M. 4 dicembre 1986 e' il seguente: "Art. 9. - Non verranno accolte le domande di autorizzazione all'esportazione e al transito di materiale di armamento presentate da operatori che, nella fase esecutiva di precedenti operazioni autorizzate in vigenza del presente decreto, non si siano attenuti alle condizioni e agli adempimenti ivi previsti".
Verweist auf
- Decreto 19 ottobre 1987, n. 444 Art. 9