Decreto 19 ottobre 1987, n. 444 Art. 3
1. Le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 che intervengano dopo l'effettuazione delle operazioni doganali debbono essere immediatamente comunicate dall'esportatore al Ministero del commercio con l'estero. Incombe pertanto all'esportatore l'obbligo di acquisire tempestivamente dai vettori o dagli spedizionieri i necessari elementi informativi.
2. Il Ministero del commercio con l'estero comunica immediatamente le informazioni ricevute alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 1 ai fini di eventuali ulteriori controlli.