Decreto 19 ottobre 1987, n. 444 Art. 5
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.