Decreto 20 luglio 1987, n. 315 Art. 6
Il quantitativo di dodicimila capi verra' ripartito come segue: a) 60%, pari a settemiladuecento, in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi; b) 40%, pari a quattromilaottocento, in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1984-giugno 1987 a valere sui quantitativi previsti dai decreti ministeriali 12 luglio 1984, 12 luglio 1985 e 4 luglio 1986. Gli ulteriori quantitativi che potranno essere attribuiti all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, o comunque disponibili, saranno ripartiti, in proporzione alle quote assegnate in sede di prima ripartizione, tra i richiedenti che avranno indicato nella domanda di voler partecipare a tali ulteriori ripartizioni.