Decreto 20 luglio 1987, n. 315 Art. 5
Le domande per partecipare alla ripartizione del quantitativo indicato al precedente art. 1 debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.