Decreto 20 luglio 1987, n. 315 Art. 7
A seguito della comunicazione del Ministero del commercio con l'estero agli assegnatari con l'indicazione dei quantitativi loro attribuiti, potranno essere richiesti, in base alle modalita' previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980, titoli d'importazione. Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.839) per ogni capo richiesto. Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987. Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1988, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1988, data di scadenza del regime preferenziale.