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Decreto 13 maggio 1987, n. 188 · Decreto 13 maggio 1987, n. 188 — Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni

Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

L'art. 52 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 52 - Esportazione ed importazione di monete metalliche estere aventi corso legale al seguito di "residenti" e "non residenti". - L'esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, e' consentita: 1) al seguito di residenti, per importi non superiori al controvalore di L. 30.000 a persona, anche in aggiunta alla normale assegnazione turistica; 2) al seguito di non residenti: fino ad un importo pari al controvalore di L. 30.000 liberamente; per importi superiori, sempreche' gli stessi siano contenuti nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale. L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, e' consentita: 1) al seguito di residenti, fino al controvalore di L. 30.000; 2) al seguito di non residenti, senza limite d'importo; ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto della introduzione delle monete stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale".