Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 7
L'art. 49 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 49 - Importazione di banconote estere da parte di "residenti" e "non residenti". - L'importazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di "residenti" e "non residenti" e' libera. Nel caso di importazione di banconote estere per importi superiori al controvalore di L. 5.000.000, ai residenti puo' essere chiesto di dichiararne l'origine ed ai non residenti puo' essere chiesto di indicare l'utilizzazione che essi intendono farne in Italia. Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione dei biglietti stessi nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati, residenti e non residenti, quando intendono utilizzare i biglietti di Stato e di banca esteri per il regolamento di operazioni autorizzate".
Verweist auf
- Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 49