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Decreto 13 maggio 1987, n. 188 · Decreto 13 maggio 1987, n. 188 — Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni

Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

L'art. 53 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 53 - Esportazione ed importazione contro pagamento di monete metalliche aventi corso legale, diverse da quelle d'oro. - Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo circa l'importazione e l'esportazione al seguito, i residenti, diversi dalle banche abilitate, possono importare ed esportare monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, esclusivamente contro impegno di regolamento valutario con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1985 e nelle relative disposizioni di attuazione ed applicazione. Le banche abilitate possono esportare monete metalliche aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, senza limite d'importo soltanto per l'accreditamento del corrispondente valore in conti presso banche corrispondenti estere o per il cambio in biglietti di Stato e di banca esteri".