Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 6
L'art. 32 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 - Obbligo di negoziazione delle eccedenze rispetto al massimale dei singoli conti autorizzati. - Le disponibilita' dei conti autorizzati Italia, che risultino in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate contro lire tramite le banche abilitate presso le quali tali conti sono aperti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali eccedenze risultino accertate in base ai criteri in materia stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto".
Verweist auf
- Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 32